ABF – ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

L’art. 27 bis, comma 1 quinquies del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 – coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117 -,  in relazione al l problema dell’applicazione delle commissioni bancarie sugli sconfinamenti, ha previsto  la costituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Osservatorio sul credito concesso alle imprese, con particolare riferimento a quelle micro, piccole, medie, a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti.In caso di mancata concessione del credito da parte di una banca, privati ed imprese potranno presentare istanza al prefetto che, invitata la banca in questione (previa informativa sul merito dell’istanza) a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, segnalerà la pratica all’Arbitro bancario finanziario il quale dovrà pronunciarsi  non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto che trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione corredata da:

1.     istanza dell’interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;

2.    invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;

3.    risposta della banca di cui al punto precedente contenente le osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

4.    relazione – a cura del Prefetto – contenente l’oggetto del ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all’Arbitro Bancario Finanziario; detta relazione andrà inviata (entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta della banca) alla segreteria tecnica A.B.F. competente e contestualmente all’interessato ed alla banca.

Nei successivi 30 giorni dalla ricezione, la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all’esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

Gli interessati possono trasmettere istanza, utilizzando il modulo allegato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: abf.prefna@pec.interno.it 

http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/13049.htm